Assegno Bancario

Strumento di pagamento (da ricomprendersi fra i titoli di credito, documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione), che consente al titolare di un conto corrente bancario il pagamento di una somma ad un altro soggetto o a se stesso.

Il primo assegno bancario fu emesso a Londra nel 1763. In Italia diverse disposizioni di legge trattano dell'assegno bancario, la norma organica in materia è il Regio Decreto 21 dicembre 1933 n° 1736.

Esistono diverse tipologie di assegno:

  • La girata, con la quale il girante (colui che "cede" il titolo) ordina che il pagamento dell'assegno venga effettuato nei confronti del giratario. La girata si concretizza apponendo una firma nell'apposito spazio sul retro dell'assegno, indicando il nome del giratario, ovvero la persona a cui si intende trasferire il diritto di esigere la prestazione. Con l'apposizione di detta firma, il beneficiario si assume la responsabilità del buon esito del pagamento, con la funzione di garanzia propria. Tale responsabilità può però essere eliminata con l'apposizione della clausola senza garanzia, che elimina la responsabilità nei confronti dei successivi giratari.

A partire dal 2007, i libretti di assegni in Italia sono emessi con la dicitura "non trasferibile", salvo diversa indicazione da parte del cliente.

  • La clausola non trasferibile impedisce la girata dell'assegno e, di fatto, rende l'assegno un titolo nominativo, consentendone l'incasso al solo beneficiario. Si può apporre la clausola "non trasferibile" anche dopo una o più girate onde evitare ulteriormente la circolazione dell'assegno. In seguito all’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio nel 2007, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare obbligatoriamente tale clausola, unitamente all'indicazione del beneficiario. Ciò al fine di prevenire il riciclaggio di denaro.          

I suddetti limiti sono stati più volte modificati, così come di seguito riportato:

  • Fino al 29.4.2008: 12.500,00 euro
  • Dal 30.4.2008 al 24.6.2008: 5.000,00 euro
  • Dal 25.6.2008 al 30.5.2010: 12.500,00 euro
  • Dal 31.5.2010 al 12.8.2011: 5.000,00 euro
  • Dal 13.8.2011 al 5.12.2011: 2.500,00 euro
  • Dal 6.12.2011: 1.000,00 euro 
  • Gli assegni circolari sono predisposti dall'istituto bancario quando il denaro necessario al pagamento è già disponibile presso l'istituto stesso. Si tratta di un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia ed è esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente. I soggetti coinvolti nell’emissione di un assegno circolare sono la banca emittente e il beneficiario. La banca emittente assume l’obbligo di pagare a vista l’assegno, che può essere presentato per la riscossione presso uno qualsiasi dei suoi sportelli. Inoltre possono emettere assegni circolari solo le banche che dispongono dell’autorizzazione. Il beneficiario è il soggetto al favore del quale deve essere effettuato il pagamento. Per ottenere l’emissione del titolo un soggetto, denominato richiedente, deve farne domanda alla banca compilando un apposito modulo e versare in contanti la somma corrispondente o, se correntista, ordinare un addebitamento di pari importo sul proprio conto. Il rilascio dell’assegno circolare, quindi, non è subordinato all’esistenza di un rapporto tra banca e richiedente. La copertura dell’assegno circolare viene costituita al momento stesso dell’emissione e, quindi, non può mai essere a vuoto. Questa caratteristica lo rende sicuro come se fosse denaro contante. Nella pratica commerciale, si ricorre frequentemente all’assegno circolare nei regolamenti a distanza e nei passaggi di proprietà di beni immobili.

Ultimo aggiornamento 10/07/2012

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