Imposta di bollo sui conti correnti

L’imposta di bollo sui conti correnti, in vigore dal 2012, è fissa ed è applicata ai titolari di conto corrente, siano essi persone fisiche o altri tipi di soggetti.

Nel campo dei prodotti finanziari, e nello specifico dei conti correnti, dei conti deposito e dei conti carta, negli ultimi anni sono state introdotte modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso le circolari n. 48 del 21 dicembre 2012 e n. 15 del 10 maggio 2013, ha fornito i relativi chiarimenti in materia di applicazione della nuova disciplina, a seguito dei quesiti emersi tra le associazioni di categoria del settore bancario e degli intermediari finanziari.

Determinazione dell’imposta di bollo per i conti correnti e i libretti di risparmio

Nel caso di estratti di conto corrente bancario e postale e di rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali, l’imposta che si applica è pari a:

L’imposta viene applicata al momento dell’emissione dell’estratto conto o del rendiconto ed è relativa al periodo rendicontato anche in caso di apertura e chiusura in corso d’anno.

Nel caso di assenza di rendiconto nell’anno, l’imposta è applicata al 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso in cui lo stesso cliente intrattenga più rapporti di conto corrente e/o risulti intestatario di più libretti di risparmio, l’imposta annua deve essere corrisposta per ciascun rapporto.

Secondo quanto previsto dalla normativa, “l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”.

Il versamento non viene effettuato dal contribuente, bensì dalla banca, che trattiene direttamente la somma dal conto del cliente per poi versarla allo Stato.

Limitazioni dell’applicazione

Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza non sia superiore a 5.000 euro.

Per calcolare il valore medio, si sommano i saldi giornalieri del conto corrente, li si divide per il numero dei giorni di rendicontazione o di detenzione del rapporto, e si pondera la giacenza media di ciascun rapporto per la quota di detenzione (es. conto cointestato).

Inoltre, si precisa che, in caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati ad uno stesso soggetto, l’imposta va applicata con riferimento a ciascun rapporto.

Al fine di chiarire meglio l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti correnti e conti di risparmio, forniamo alcuni esempi di seguito:

Persona fisica che detiene, presso una stessa banca, un conto corrente e un libretto di risparmio con valore medio di giacenza per entrambi pari a 6.000 euro.

Ipotizzando che il periodo di rendicontazione per il conto corrente sia semestrale, mentre quello del libretto di risparmio sia annuale, l’imposta applicabile nell’anno è la seguente:

Giacenza media Imposta al30/06 Imposta al 31/12
Conto corrente € 6.000 € 17,10 € 17,10
Libretto di risparmio € 6.000 - € 34,20

Persona fisica che intrattiene, con il medesimo intermediario, due rapporti di conto corrente con valore medio di giacenza pari a 6.000 euro per ogni conto, con rendicontazione trimestrale per il conto A e rendicontazione semestrale per il conto B:

Giacenza media Imposta al 31/03 Imposta al 30/06 Imposta al 30/09 Imposta al 31/12
Conto A € 6.000 € 8,55 € 8,55 € 8,55 € 8,55
Conto B € 6.000 - € 17,10 - € 17,10

Persona fisica in possesso di due conti correnti: il conto A, di durata annuale e con valore medio di giacenza per l’intero anno pari a 10.000 euro; il conto B, aperto il 1° novembre e con un valore medio di giacenza pari a 15.000 euro. Se la rendicontazione è trimestrale per entrambi i conti, l’imposta da applicare nel corso dell’anno è:

Giacenza media Imposta al 31/03 Imposta al 30/06 Imposta al 30/09 Imposta al 31/12
Conto A € 10.000 € 8,55 € 8,55 € 8,55

€ 8,55
Conto B € 15.000 - - - € 5,70

Esenzione per estratti e libretti intestati a persone fisiche con valore medio di giacenza non superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui una persona fisica detenga un unico conto corrente, con rendicontazione trimestrale e con valore medio di giacenza pari a 5.000 euro nei primi tre trimestri, ed un valore medio pari a 15.000 euro nel quarto trimestre, l’imposta di bollo dovuta è pari a:

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim
Giacenza media € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 15.000
Imposta di bollo - - - € 8,55

Dunque, la verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto e deve essere riferita al periodo rendicontato; qualora, a seguito di tale verifica, emerga che la giacenza complessiva dei conti e dei libretti intestati al medesimo soggetto sia maggiore di 5.000 euro, l’imposta va applicata con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente e ai libretti di risparmio intestati allo stesso soggetto. Nel caso in cui i rapporti intrattenuti dal cliente con il medesimo intermediario abbiano periodicità di rendicontazione diversa (es. semestrale per il conto A e trimestrale per il conto B), per verificare se si possa applicare l’esenzione occorre valutare, al momento in cui si procede alla rendicontazione di uno dei rapporti, la giacenza media degli altri rapporti detenuti, determinata per medesimo intervallo temporale, ancorché per gli altri rapporti non si proceda alla rendicontazione. Per i periodi di rendicontazione inferiori all’anno, la misura dell’imposta deve essere rapportata al periodo rendicontato.

Persona fisica che possiede due conti correnti presso lo stesso intermediario: il conto A, con rendicontazione annuale e con valore medio di giacenza pari a 50.000 euro nel primo trimestre e a 1.000 euro nel resto dell’anno; il conto B, con rendicontazione trimestrale e con valore medio di giacenza pari a 2.000 euro per tutto l’anno. L’imposta dovuta per i due conti sarà pari a:

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim
Giacenza conto A € 50.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Giacenza conto B € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000
Imposta conto A - - - € 34,20
Imposta conto B € 8,55 - - -

In questo caso, nel momento di rendicontazione del conto B, devono essere presi in considerazione le giacenze medie degli altri conti intrattenuti presso lo stesso intermediario. Dato che il conto A ha un valore medio di giacenza, per quel periodo, superiore a 5.000 euro, questo va ad incidere sulla rendicontazione del conto B, che andrà quindi a pagare la rendicontazione per il periodo considerato.

Si precisa infine che l’imposta di bollo non è dovuta per i conti correnti intestati a persone fisiche, quando il valore medio della giacenza risultasse negativo. Anche in questo caso si valuta la giacenza media per il periodo rendicontato: in caso di valore negativo, il conto corrente non è soggetto all’imposta e non concorre alla determinazione della giacenza media complessiva.

Prendiamo quindi ad esempio il caso di una persona fisica intestataria di due rapporti di conto corrente: il conto A, con rendicontazione annuale e un valore medio di giacenza pari a -3.000 euro, e il conto B, sempre con rendicontazione annuale e periodo di giacenza pari a 6.000 euro.

Imposta al 31 dicembre
Giacenza conto A € -3.000 -
Giacenza conto B € 6.000 € 34,20

Un altro caso per cui l’imposta di bollo non è dovuta è quella dei conti correnti base, così come previsto dall’articolo 12 (comma 6) del decreto Salva Italia. Si tratta di un prodotto di risparmio che non richiede le stesse spese di un classico conto corrente e che è destinato a chi ha un Isee inferiore ai 7.500 euro, ossia a fasce della popolazione più svantaggiate.

Il conto corrente base é un conto facilitato e dalla operatività più limitata, ideato per incoraggiare l’inclusione finanziaria e per far fronte all’uso del solo contante. Coloro che optano per un conto corrente base devono far fronte solo al pagamento di un canone annuo. Assenti sia le spese che le commissioni extra. L’imposta di bollo non si applica nemmeno ai conti correnti aperti su provvedimento dell’autorità giudiziaria.

L’imposta di bollo non trova applicazione neppure per i rapporti intrattenuti tra gli enti gestori e i Confidi, ovvero organismi senza scopo di lucro a carattere associativo o piccole e medie imprese che si uniscono per semplificare le procedure e accedere senza difficoltà al credito finanziario.

Dal momento che i Confidi non vengono considerati clienti dalla Banca d’Italia, non sono tenuti a versare l’imposta di bollo di 34,20 euro, ma dovranno comunque far fronte al pagamento dell’imposta ordinaria su assegni, ricevute bancarie e contratti.

Tra i casi di esenzione ci sono poi i conti di pagamento posseduti presso istituti di pagamento o Imel, ovvero gli istituti che emettono moneta elettronica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in merito ai rapporti intrattenuti con le amministrazioni dello Stato, trova applicazione l’imposta di bollo ordinaria. “Ad esempio - si legge - per gli estratti di conto corrente inviati alle Amministrazioni dello Stato, l’imposta deve essere applicata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della citata Tariffa, nella misura di euro 1,81, quando la somma supera euro 77,47”.

L’imposta sul conto corrente va sempre pagata?

L’imposta di bollo, su somme depositate che risultano maggiori di 5mila euro, va sempre pagata. Non mancano però sul mercato alcune promozioni che consentono al cliente di non pagare l’imposta di bollo, in quanto se ne fa carico la banca stessa. Si tratta di una tecnica adoperata dagli istituti bancari per allargare la propria clientela.

Che cos’è il Servizio@e.bollo

L’@e.bollo è un servizio ideato dall’Agenzia delle Entrate, unitamente all’Agenzia per l’Italia Digitale, per consentire ai cittadini di pagare online l’imposta di bollo applicata sulle istanze trasmesse telematicamente alla Pubblica Amministrazione e sugli atti e i provvedimenti elettronici.

A partire da qualche anno, dunque, la marca da bollo per i documenti concessi dalle pubbliche amministrazioni è digitale. Si può comprare online con addebito su conto o carta.

Il servizio @e.bollo - fa sapere l’Agenzia delle Entrate - si rivolge a: