Imposta di bollo sui conti deposito
L’imposta di bollo sui conti deposito è proporzionale al deposito ed è pari allo 0,20% calcolato sulle giacenze. Ciò vuol dire che l’imposta di bollo dovuta per i conti di deposito è pari al 2 per mille della somma depositata, ma con una importante distinzione fra persone fisiche e non. C’è infatti un tetto massimo di 14.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre non c’è alcun limite massimo per le persone fisiche.
L’imposta di bollo è un’imposta indiretta cartolare e ha come oggetto la trascrizione del negozio giuridico su atti, documenti e registri in forma cartacea e digitale: ciò significa che i contribuenti sono tenuti a questa prestazione obbligatoria nei confronti dello Stato. Viene definita indiretta perché non è proporzionale alla capacità contributiva dei soggetti e cartolare in quanto fa riferimento alla rappresentazione dell’atto.
Ad illustrare la determinazione dell’imposta dovuta sono le circolari dell’Agenzia delle Entrate numero 48/2012 e numero 15/2013. In primis va esaminata l’intestazione del conto deposito e va fatta una distinzione tra persone fisica o giuridica. Va poi considerato anche il momento in cui viene applicata la tassazione: l’imposta di bollo si paga in base al valore della rendicontazione, che cambia a seconda del contratto di deposito che è stato sottoscritto.
Ci sono istituti di credito che prevedono, ad esempio, rendicontazioni mensili o trimestrali e altri che ricorrono a rendicontazioni semestrali o annuali. In base alla rendicontazione, dunque, due conti deposito che presentano stesse peculiarità sul fronte del rendimento e della durata possono prevedere due importi differenti per l’imposta di bollo.
Un altro aspetto importante che va valutato per meglio capire il calcolo dell’imposta di bollo sui conti deposito è quello relativo al periodo di vigenza. L’imposta di bollo viene, infatti, applicata anche in base alla data di apertura del conto deposito. L’imposta viene dunque determinata in considerazione del periodo in cui risulta attivo il conto: se ha una rendicontazione annuale al 31 dicembre ed il conto deposito è stato aperto ad ottobre, l’imposta di bollo sarà pari soltanto ad un quarto. Se il conto deposito, alla data di rendicontazione, risulta invece chiuso, bisogna pagare l’imposta minima di un euro.
Conti correnti e conti deposito: cosa cambia?
Mentre, ai sensi dell’art. 1852 e successivi del codice civile, il conto corrente si caratterizza per un servizio di cassa da parte dell’intermediario, che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamento su istruzione e nell’interesse del correntista, con la nota 0215567/13 del 1° marzo 2013 Banca d’Italia ha invece chiarito che, nella prassi bancaria, la nozione di deposito comprende sia:
- i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente
- i depositi con funzione diversa dal punto precedente, ovvero i contratti distinti dal conto corrente (certificati di deposito, depositi alimentati attraverso un conto corrente di appoggio, ecc.), ma anche i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto
Come deve quindi essere applicata l’imposta di bollo nel caso di conto corrente che riconosca anche un interesse sulle somme depositate?
- Nel caso di contratto giuridicamente distinto dal conto corrente, ovvero di depositi in conto corrente, la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l’imposta viene applicata in misura proporzionale, pari al 2 per mille;
- Con riferimento ai depositi in conto corrente l’imposta va applicata in maniera autonoma rispetto a quella applicata al conto corrente, nella misura proporzionale del 2 per mille per le giacenze che risultano vincolate, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità delle somme, fintanto che permane il vincolo. Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica per la verifica del limite disposto dei 5.000 euro del valore medio di giacenza;
- Inoltre, ai fini della corretta individuazione della tassazione applicabile al rapporto di conto corrente e a quello di deposito, non ha rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Infatti, le giacenze che costituiscono in via prevalente la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, non devono essere soggette a distinta tassazione rispetto al rapporto di conto corrente;
- Infine, le circolari 48/2012 e 15/2013 chiariscono che, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, occorre considerare l’intestazione del conto corrente o del libretto di risparmio. In particolare, nel caso di imprenditore individuale, l’imposta da applicare è quella relativa alle persone fisiche, sia per il conto corrente che per il conto di deposito.
Conti deposito senza imposta di bollo: esistono?
Negli ultimi tempi sono tante le offerte presenti sul mercato per invitare i clienti a depositare i propri risparmi. Le banche, soprattutto quelle online, propongono conti deposito a zero spese. Non sono previsti costi per l’apertura del conto, né per la sua gestione o chiusura.
In particolare ci sono alcune offerte che prevedono conti deposito senza imposta di bollo. Ciò significa che l’imposta di bollo sarà pagata dalla banca al posto dell’intestatario del conto deposito, che potrà così beneficiare di questa promozione e di maggiori guadagni.