Guida all’imposta di bollo
L’imposta di bollo è un tributo dovuto dal cittadino allo Stato e non connesso ad una specifica prestazione dello Stato stesso.
Infatti, per far fronte alle proprie spese, lo Stato prevede una serie di
entrate, o in riferimento a una specifica prestazione dell’ente pubblico (è
il caso delle tasse), o senza alcuna relazione specifica
con una particolare attività dell’ente pubblico (in questo caso si parla
invece di imposte).
Le imposte dirette sono quelle che colpiscono la capacità contributiva nella sua immediata manifestazione (es. IRPEF).
L’imposta di bollo rientra invece nella categoria delle imposte indirette, di quelle imposte che colpiscono cioè la ricchezza indirettamente, in occasione di manifestazione indiretta della capacità contributiva, come nel caso dell’imposta sulla compravendita di un bene (es. IVA).
Inoltre, l’imposta di bollo ha come oggetto la trascrizione del negozio giuridico su atti, documenti e registri. Per questo motivo qualsiasi atto
“avente contenuto capace di produrre effetti giuridici, potrà produrli solo ove per esso sia assolta l’imposta di bollo”. Infine, ricordiamo brevemente la distinzione tra atti, documenti e
registri soggetti all’imposta sin dall’origine rispetto a quelli soggetti ad imposta solo in caso d’uso e da quelli esenti in modo assoluto.
Riassumendo, l’imposta di bollo è una imposta indiretta cartolare:
- Imposta perché si tratta di una prestazione coattiva nei confronti dello Stato;
- Indiretta perché colpisce in occasione di manifestazione indiretta della capacità contributiva;
- Cartolare perché riferita all’atto scritto sulla carta.
L’imposta di bollo ha come oggetto l’atto presente sulla carta; essa è
dovuta anche se l’atto risulta viziato o nullo. Viene considerata regolare
- quando applicata su documento - se riporta una data di emissione uguale o
anteriore a quella del documento.
Non va applicata l’imposta di bollo su fatture, note credito e debito,
conti e documenti con addebitamenti o accreditamenti relativi ad operazioni
soggette ad Iva e su fatture relative ad operazioni non imponibili
riguardanti esportazioni di merci e cessioni intracomunitarie di beni.
Sono invece soggette all’imposta di bollo le operazioni riguardanti operazioni fuori campo Iva,
le operazioni escluse da Iva, esenti da Iva, non imponibili perché
riguardanti le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate alle
cessioni all’esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali.
Non prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo, a partire dal primo
gennaio 2019, “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se
dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione
sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza
fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Modalità di pagamento dell’imposta di bollo
Così come disciplinato dalla Legge numero 296/2006 sono quattro le modalità di pagamento dell’imposta di bollo:
- Pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che consegna per via telematica apposito contrassegno, ovvero la marca da bollo;
- In modo virtuale, attraverso pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ad altri uffici autorizzati o tramite versamento in conto corrente postale;
- Versamento dell’imposta di bollo in maniera virtuale su documenti digitali rilevanti ai fini tributari;
- Versamento mediante Servizio @e.bollo su istanze e documenti rivolti alle pubbliche amministrazioni con modalità telematica.
Costi e novità
L’imposta di bollo ha un costo di 16 euro per i ricorsi e le memorie, di
230 euro per gli atti autenticati da un notaio, di 65 euro per le domande
presentate dalle società di capitali presso il Registro delle Imprese, di
59 euro per le società di persone. Ha un costo di 34,20 euro per le persone fisiche in caso di estratti conti bancari
e di 100 euro per le persone giuridiche; è pari al 9xmille delle cambiali
emesse nello Stato. L’imposta di bollo da 2 euro va apposta, invece, su
quietanze non soggette ad Iva se l’importo è superiore a 77,46 euro.
L’articolo 15 del DPR 642/2 prevede che l’imposta di bollo possa essere assolta anche in maniera virtuale per specifici atti e documenti.
Cittadini e imprese possono adempiere per via telematica agli impegni collegati all’invio di un’istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente.
Il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo può avvenire anche mediante l’uso di carte di credito, di debito e prepagate.
L’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 stabilisce che: “L’imposta di bollo sui
documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante
versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica…Il pagamento
dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri
emessi o utilizzati durante l’anno avviene entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio
l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione
di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto…”.
A partire dal 2014, inoltre, è stato introdotto il servizio @e.bollo che permette di comprare la marca da bollo digitale
per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla pubblica amministrazione e sui relativi atti rilasciati con canali telematici.
A poter usufruire di questo servizio – fa sapere l’Agenzia delle Entrate - sono:
- i cittadini e le imprese che devono adempire al pagamento dell’imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica alla pubblica amministrazione e sui relativi atti;
- le Pubbliche Amministrazioni o qualsiasi Ente o Autorità competente che ricevono un’istanza per via telematica ed emettono i relativi atti o provvedimenti;
- gli intermediari della riscossione (Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP) convenzionati con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio @e.bollo.
Imposta di bollo sulle fatture
L’imposta di bollo sulle fatture viene pagata mediante l’apposizione della
marca da bollo, che è obbligatoria su tutte le fatture sia intestate ad
aziende che a persone fisiche.
Il contrassegno telematico viene comprato in tabaccheria e applicato sul documento.
L’imposta di bollo di 2 euro viene pagata su fatture che superano i 77,47
euro e che risultano esenti IVA. Per le fatture telematiche va fatta
richiesta all’Agenzia delle Entrate di ottemperare all’imposta di bollo in
modo virtuale.
Sulle fatture elettroniche, destinate soprattutto alla liquidazione dei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, il versamento del bollo virtuale
può essere effettuato tramite F24.
Riferimenti normativi
Al fine di chiarire meglio la definizione e l’applicazione dell’imposta di
bollo, vale la pena elencare i principali riferimenti normativi che la
riguardano:
- D.P.R. n. 642/1972, che introduce la disciplina dell’imposta di bollo;
- D.M. 7 giugno 1973, che determina le categorie degli atti e documenti per i quali può essere consentito il pagamento dell’imposta di bollo in maniera virtuale;
- D.P.R. n. 955/1982, ad integrazione e correzione del sopracitato D.P.R. n. 642/1972;
- D.M. 20 agosto 1992, in materia di approvazione della tariffa dell’imposta di bollo;
- D.M. n. 127/2002, che disciplina la modalità di pagamento dell’imposta di bollo dovuta
sulle domande, denunce e gli atti che le accompagnano, presentate
all’Ufficio del registro delle imprese in via telematica, nonché la
determinazione della nuova tariffa dell’imposta di bollo dovuta su tali
atti;
- L. n. 147/2013: la cosiddetta Legge di stabilità per l’anno 2014 ha aumentato, con l’art. 581, l’imposta di bollo dovuta per i conti deposito dall’1,5 al 2 per mille sulle somme depositate, a decorrere dal 2014.
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2012 e la Circolare n. 15/E del 2013, che apportano chiarimenti interpretativi alla disciplina sull’imposta di bollo.
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Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019
che dispone che gli importi dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche trasmesse al Sdl vengano calcolati trimestralmente
direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
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L. 157/2019:
introduce novità in merito ai termini per il versamento dell’imposta di
bollo sulle fatture elettroniche ai fini di rendere più agevoli gli
adempimenti dei contribuenti.
Se gli importi dovuti non vanno oltre il limite annuo di 1.000 euro,
l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere attuato con
due versamenti semestrali, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.
Nel caso in cui, invece, l’importo annuo dovuto supera i 1.000 euro, i
termini di versamento restano invariati: la cadenza è trimestrale, entro il
giorno 20 del mese successivo al trimestre.
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