Guida all’imposta di bollo

L’imposta di bollo è un tributo dovuto dal cittadino allo Stato e non connesso ad una specifica prestazione dello Stato stesso.

Infatti, per far fronte alle proprie spese, lo Stato prevede una serie di entrate, o in riferimento a una specifica prestazione dell’ente pubblico (è il caso delle tasse), o senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell’ente pubblico (in questo caso si parla invece di imposte).

Le imposte dirette sono quelle che colpiscono la capacità contributiva nella sua immediata manifestazione (es. IRPEF).

L’imposta di bollo rientra invece nella categoria delle imposte indirette, di quelle imposte che colpiscono cioè la ricchezza indirettamente, in occasione di manifestazione indiretta della capacità contributiva, come nel caso dell’imposta sulla compravendita di un bene (es. IVA).

Inoltre, l’imposta di bollo ha come oggetto la trascrizione del negozio giuridico su atti, documenti e registri. Per questo motivo qualsiasi atto “avente contenuto capace di produrre effetti giuridici, potrà produrli solo ove per esso sia assolta l’imposta di bollo”. Infine, ricordiamo brevemente la distinzione tra atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine rispetto a quelli soggetti ad imposta solo in caso d’uso e da quelli esenti in modo assoluto.

Riassumendo, l’imposta di bollo è una imposta indiretta cartolare:

L’imposta di bollo ha come oggetto l’atto presente sulla carta; essa è dovuta anche se l’atto risulta viziato o nullo. Viene considerata regolare - quando applicata su documento - se riporta una data di emissione uguale o anteriore a quella del documento.

Non va applicata l’imposta di bollo su fatture, note credito e debito, conti e documenti con addebitamenti o accreditamenti relativi ad operazioni soggette ad Iva e su fatture relative ad operazioni non imponibili riguardanti esportazioni di merci e cessioni intracomunitarie di beni.

Sono invece soggette all’imposta di bollo le operazioni riguardanti operazioni fuori campo Iva, le operazioni escluse da Iva, esenti da Iva, non imponibili perché riguardanti le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

Non prevedono l’applicazione dell’imposta di bollo, a partire dal primo gennaio 2019, “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.

Modalità di pagamento dell’imposta di bollo

Così come disciplinato dalla Legge numero 296/2006 sono quattro le modalità di pagamento dell’imposta di bollo:

Costi e novità

L’imposta di bollo ha un costo di 16 euro per i ricorsi e le memorie, di 230 euro per gli atti autenticati da un notaio, di 65 euro per le domande presentate dalle società di capitali presso il Registro delle Imprese, di 59 euro per le società di persone. Ha un costo di 34,20 euro per le persone fisiche in caso di estratti conti bancari e di 100 euro per le persone giuridiche; è pari al 9xmille delle cambiali emesse nello Stato. L’imposta di bollo da 2 euro va apposta, invece, su quietanze non soggette ad Iva se l’importo è superiore a 77,46 euro.

L’articolo 15 del DPR 642/2 prevede che l’imposta di bollo possa essere assolta anche in maniera virtuale per specifici atti e documenti. Cittadini e imprese possono adempiere per via telematica agli impegni collegati all’invio di un’istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente. Il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo può avvenire anche mediante l’uso di carte di credito, di debito e prepagate.

L’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 stabilisce che: “L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica…Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto…”.

A partire dal 2014, inoltre, è stato introdotto il servizio @e.bollo che permette di comprare la marca da bollo digitale per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla pubblica amministrazione e sui relativi atti rilasciati con canali telematici.

A poter usufruire di questo servizio – fa sapere l’Agenzia delle Entrate - sono:

Imposta di bollo sulle fatture

L’imposta di bollo sulle fatture viene pagata mediante l’apposizione della marca da bollo, che è obbligatoria su tutte le fatture sia intestate ad aziende che a persone fisiche. Il contrassegno telematico viene comprato in tabaccheria e applicato sul documento.

L’imposta di bollo di 2 euro viene pagata su fatture che superano i 77,47 euro e che risultano esenti IVA. Per le fatture telematiche va fatta richiesta all’Agenzia delle Entrate di ottemperare all’imposta di bollo in modo virtuale.

Sulle fatture elettroniche, destinate soprattutto alla liquidazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il versamento del bollo virtuale può essere effettuato tramite F24.

Riferimenti normativi

Al fine di chiarire meglio la definizione e l’applicazione dell’imposta di bollo, vale la pena elencare i principali riferimenti normativi che la riguardano:

Se gli importi dovuti non vanno oltre il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere attuato con due versamenti semestrali, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre. Nel caso in cui, invece, l’importo annuo dovuto supera i 1.000 euro, i termini di versamento restano invariati: la cadenza è trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

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