Assegno Circolare

Tipologia di assegno predisposto dall'istituto bancario quando il denaro necessario al pagamento è già disponibile presso l'istituto stesso.

Si tratta di un titolo di credito (documento destinato alla circolazione che attribuisce il diritto ad una determinata prestazione) emesso da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia ed esigibile a vista presso una qualunque sede, succursale o agenzia della banca emittente.

I soggetti coinvolti nell’emissione di un assegno circolare sono la banca emittente e il beneficiario. La banca emittente assume l’obbligo di pagare a vista l’assegno, che può essere presentato per la riscossione presso uno qualsiasi dei suoi sportelli. Inoltre possono emettere assegni circolari solo le banche che dispongono dell’autorizzazione. Il beneficiario è il soggetto al favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

Per ottenere l’emissione del titolo un soggetto, denominato richiedente, deve farne domanda alla banca compilando un apposito modulo e versare in contanti la somma corrispondente o, se correntista, ordinare un addebitamento di pari importo sul proprio conto. Il rilascio dell’assegno circolare, quindi, non è subordinato all’esistenza di un rapporto tra banca e richiedente. La copertura dell’assegno circolare viene costituita al momento stesso dell’emissione e, quindi, non può mai essere a vuoto. Questa caratteristica lo rende sicuro come se fosse denaro contante. Nella pratica commerciale, si ricorre frequentemente all’assegno circolare nei regolamenti a distanza e nei passaggi di proprietà di beni immobili.

Ultimo aggiornamento 05/11/2015

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