Annullabilità

Per annullabilità di un contratto si intende l’invalidità data da un vizio del contratto stesso, che lede un interesse privato. In questo caso l’atto produce i suoi effetti, finché non ne viene richiesto (e ottenuto) l’annullamento.

Nel diritto italiano la disciplina applicabile all’annullabilità si trova nel libro IV del Codice Civile. Per le cause di annullabilità, la legge italiana individua quattro fattispecie specifiche:

  • Incapacità di una delle parti, come nel caso di un contratto concluso da un minorenne;
  • Errore, che deve essere riconoscibile (in relazione al contenuto e alle circostanze del contratto, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo) ed essenziale (se determinante del consenso);
  • Violenza, fisica e psicologica;
  • Dolo, quando una delle due parti induce l’altra in errore, raggirandola in modo che concluda il contratto. Il dolo può anche essere incidente, ovvero non determinante per il consenso della controparte, anche se ne risulta spesso difficile la distinzione.

L’annullabilità del contratto è generalmente relativa, ovvero può essere opposta solo dal soggetto che vi ha interesse, è soggetta a prescrizione, solitamente nel termine di cinque anni, ed è sanabile, eliminando gli elementi che viziano il contratto.

Rispetto all’annullabilità, invece, la nullità è il rimedio più forte che l’ordinamento giuridico offre per sanzionare l’invalidità di un atto giuridico. L’azione di nullità può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse o anche rilevata d’ufficio dal giudice e l’azione è imprescrittibile. La dichiarazione di nullità di un contratto opera retroattivamente e ne cancella tutti gli effetti, a differenza dell’annullamento.

Tuttavia, in osservanza del principio di conservazione del contratto, è possibile limitare la dichiarazione di nullità alle singole clausole (nullità parziale) o sostituire ex lege quelle clausole che violino delle norme imperative.

Il Codice civile, all’art. 1418, individua quattro fattispecie di nullità del contratto:

  • Contrarietà a norme imperative, ovvero norme non derogabili dalla volontà privata;
  • Mancanza di un requisito essenziale, ovvero del consenso, della causa, dell’oggetto o la mancanza della forma ove prevista a pena di nullità;
  • Illeceità della causa;
  • Altri casi stabiliti dalla legge (nullità speciali).

Ultimo aggiornamento 10/07/2012

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