Fondo Nazionale di Garanzia

Il Fondo Nazionale di Garanzia è un fondo a garanzia dei crediti degli investitori, ovvero dei crediti che derivano dalla prestazione dei servizi di investimento, come le obbligazioni, i titoli di Stato, e tutti quegli strumenti che, per propria natura, presentano qualche rischio di restituzione del capitale.

Il Fondo è stato istituito dall’art. 15 della legge n. 1/1991, ha sede a Roma e vi aderiscono soggetti con l’autorizzazione a prestare servizi e attività di investimento, le banche e le imprese di investimento extracomunitarie che vogliano prestare servizi e attività di investimento in Italia, le succursali di banche e di imprese di investimento comunitarie abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento limitatamente all’attività svolta in Italia.

Il Fondo indennizza gli investitori dell’importo dei crediti ammessi allo stato passivo, entro il limite massimo di 20.000 euro per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi e attività di investimento nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta, di fallimento o di concordato preventivo dei soggetti stessi.

Il Fondo Nazionale di Garanzia si differenzia dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per gli strumenti finanziari che tutela: mentre il FITD mira a tutelare il risparmio, il FNG protegge, invece, le operazioni di investimento.

Il conto corrente e il conto deposito, ad esempio, rientrano tra gli strumenti di risparmio, e sono quindi tutelati dal FITD, mentre gli strumenti come i pronti contro termine, le obbligazioni, i titoli di stato e i fondi azionari sono strumenti di investimento, tutelati dal Fondo Nazionale di Garanzia.

Ultimo aggiornamento 22/07/2013

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